La recente iniziativa “io Apro” ha suscitato reazioni contrastanti e controverse anche tra gli appartenenti della categoria, ma cosa dice in merito la nostra Costituzione. L’aggancio lo offre la storia dell’art. 54 della Costituzione, l’articolo che prescrive ai nostri parlamentari di esercitare la loro funzione con disciplina e onore, e accomunando ironicamente esercenti disobbedienti e parlamentari disobbedienti o costruttori per alcuni, volta casacca per altri. Andando a rovistare nei meandri dei lavori preparatori, si scopre che il 5 dicembre 1946, la Sottocommissione incaricata di elaborare la prima parte della Costituzione, inserisce nel Progetto di Costituzione, al 2° comma dell'art.50, (diventato poi art. 54) la
seguente disposizione, "Quando i pubblici poteri violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere del cittadino". La norma è proposta dall'On. democristiano Giuseppe Dossetti e dall'On. demolaburista Cevolotto, che si sono ispirati ad altre Carte Costituzionali, in particolare all'art.21 della Costituzione francese del 1946, che stabilisce: "Qualora il governo violi la liberta' ed i diritti garantiti dalla costituzione, la resistenza, sotto ogni forma, e' il piu' sacro dei diritti ed il piu' imperioso dei doveri".
Il relatore Merlin, ha ricordato che Tommaso d'Aquino, uno dei principali pilastri teologici della Chiesa Cattolica, scrisse: “Bisogna dire che il regime tirannico non è giusto perché non è ordinato al bene comune ma al bene privato di colui che governa. Per tale ragione il sovvertimento di questo regime non ha carattere di sedizione” Alla fine l’Assemblea non approvò il comma per non sancire un principio rivoluzionario, uno dei motivi per cui il concetto di resistenza non è stato inserito nella carta costituzionale è la possibile confusione tra il concetto di resistenza e quello di rivoluzione. Invece tra i due termini c'e' una profonda differenza : • la rivoluzione tende al rovesciamento del regime politico; invece, • la resistenza mira alla conservazione del regime politico (purché sia, naturalmente, democratico) e quindi e' uno strumento di garanzia per la sua esistenza. PERO’.
Nonostante la sua non inclusione i lavori parlamentari autorizzano a parlare, nel dibattito per l’approvazione della Costituzione, del DIRITTO DI RESISTENZA LA SOVRANITA' POPOLARE FONTE DEL DIRITTO DI RESISTENZA. Secondo autorevoli costituzionalisti, anche se non e' espressamente stabilito dalla nostra Carta Costituzionale, il "diritto di resistenza all'oppressione" è implicitamente legittimato, essendo una delle garanzie di difesa della Costituzione, in caso di violazione dei principi fondamentali in essa stabiliti. Infatti, il diritto di resistenza trova la sua legittimazione nel principio della sovranità popolare" , sancito nell'art. 1 della nostra Costituzione, che quindi rappresenta la legittimazione all'intero Ordinamento giuridico.
La "sovranità", peraltro, e' attribuita ad ogni singolo cittadino, come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme. Al riguardo, l'On. Costantino Mortati, anche lui eminente costituzionalista, nella sua dichiarazione di voto sul 2°comma dell' art 50 del Progetto di Costituzione, afferma: "La resistenza trae titolo di legittimazione dal principio della sovranità popolare perché questa, basata com'e' sull'adesione attiva dei cittadini ai valori consacrati nella Costituzione, non può non abilitare quanti siano più sensibili a essi ad assumere la funzione di una loro difesa e reintegrazione quando ciò si palesi necessario per l'insufficienza e la carenza degli organi ad essa preposti". Inoltre, nel suo commento all'art.1 della Costituzione, nel Commentario della Costituzione del 1975, afferma: "Per contestare l'ammissibilità' del diritto di resistenza non vale richiamarsi alla decisione della Costituente di eliminare la norma del progetto che lo prevedeva. In realtà dalla discussione non emergono chiaramente i motivi del rigetto, molto contestato, ma prevalente sembra essere stata l'opinione dell'inutilità di una norma che disciplini i modi di esercizio di un diritto che, per sua stessa natura, sfugge ad astratte predisposizioni".
La domanda sorge spontanea, in che modo i cittadini, e nel caso particolare gli esercenti disobbedienti, possono, costituzionalmente, resistere alle violazione dei principi costituzionali da parte degli organi dello Stato? Aprendo e contestando la multa, cioè esercitando il diritto di disobbedienza nei modi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, lavori preparatori inclusi. Art. 54 Costituzione. “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge. “
Marco Fascina